Art. 1 · Istituzione della Corte
Convenzione

Art. 1

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Istituzione della Corte

In vigore dal 6 ott 1994
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE Gli Stati parte della presente Convenzione, essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli , paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite; Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la Corte Permanente di Arbitrato; Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti; Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per sè un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE; Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991, Hanno convenuto quanto segue: Istituzione della Corte È istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
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