Art. 1
1 / 3In vigore dal 27 mar 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;205#art-1