Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mar 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.
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