Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti avranno facoltà di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-4