Art. 22
Accordo

Art. 22

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In vigore dal 27 mar 1994
Per il conseguimento degli obiettivi fissati in materia economica, la Parte messicana manifesta il suo interesse ad utilizzare in coordinamento con l'Italia, gli strumenti ed i meccanismi disponibili che ha concordato con la Comunità Europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-22