Art. 17
Accordo

Art. 17

17 / 34
In vigore dal 27 mar 1994
Le parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e l'ampliamento della collaborazione nel settore della piccola e media impresa. A tal fine, le Parti favoriranno schemi di promozione per l'istituzione di piccole e medie imprese a capitale congiunto dei rispettivi Paesi, dando risalto ai settori orientati all'esportazione ed all'incorporazione di tecnologia avanzata ed al disegno. Verrà conferito evidente risalto alla piccola e media impresa nella organizzazione di imprese commerciali, nei subappalti e nelle forniture a imprese esportatrici e nell'industria cosiddetta "maquilladora".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-17