Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 27 mar 1994
Le due Parti concordano di stabilire un meccanismo di consultazione, con procedure definite tra il Ministero del Commercio con l'Estero, per la parte italiana, e la Segreteria per il Commercio e lo Sviluppo Industriale per la parte messicana. Tale meccanismo sarà utilizzato per esaminare misure di collaborazione comprensive degli aspetti promozionali, nonché la problematica derivante da detta collaborazione, nell'ottica di super- are anche eventuali divergenze nel minore tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-10