Trattato›Titolo III
Art. 30
30 / 31RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 27 mar 1994
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-30