Trattato›Titolo III
Art. 25
25 / 31PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
In vigore dal 27 mar 1994
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.
2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-25