Art. 25 · PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
TrattatoTitolo III

Art. 25

25 / 31

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

In vigore dal 27 mar 1994
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-25