Art. 19 · RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
TrattatoTitolo II

Art. 19

19 / 31

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

In vigore dal 27 mar 1994
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza è rifiutata se gli atti richiesti sono tali da re- care pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa. 2. In tale caso la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente dei motivi del rifiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-19