Art. 13 · NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI
TrattatoTitolo II

Art. 13

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NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 27 mar 1994
NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI Ciascuna Parte può, a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-13