Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamen Art. 2 Articolo 2 1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due P Art. 3 Articolo 3 Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i migliora Art. 4 Articolo 4 1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Ae Art. 5 Articolo 5 1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegam Art. 6 Articolo 6 1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aere Art. 7 Articolo 7 Compito del RCC direttore è di: a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi Art. 8 Articolo 8 Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso Art. 9 Articolo 9 1. Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli Art. 10 Articolo 10 I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni rigua Art. 11 Articolo 11 Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR no Art. 12 Articolo 12 1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodr Art. 13 Articolo 13 Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di un Art. 14 Articolo 14 1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i med Art. 15 Articolo 15 1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in p Art. 16 Articolo 16 1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire l Art. 17 Articolo 17 1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri si una d Art. 18 Articoli 18 Le Autorità responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono or Art. 19 Articolo 19 Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazi Art. 20 Articolo 20 1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contrae Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360