Art. 38 · Rifiuti: criteri di delega.
Titolo IICapo VI

Art. 38

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Rifiuti: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria; b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite; c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili; d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall' della direttiva 91/689/CEE; e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto; f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell', secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo; h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all' della direttiva 91/156/CEE e all' della direttiva 91/689/CEE; m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio; n) introdurre a livello regionale procedure amministrative inte- grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate. 2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-38