Art. 33 · Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega.
Titolo IICapo V

Art. 33

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Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonché, in conformità alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese; b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all' della direttiva; c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
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