Titolo II›Capo V
Art. 33
33 / 60Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonché, in conformità alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all' della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-33