Titolo II›Capo IV
Art. 28
28 / 60Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-28