Art. 28 · Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega.
Titolo IICapo IV

Art. 28

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Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali; d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.
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