Art. 27 · Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi.
Titolo IICapo IV

Art. 27

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Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente: "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all' può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie".
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