Art. 26 · Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega.
Titolo IICapo IV

Art. 26

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Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi: a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope; b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette; c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative; d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse; e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria; f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
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