Art. 22 · Norme per l'informazione del consumatore.
Titolo IICapo III

Art. 22

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Norme per l'informazione del consumatore.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) il comma 2 dell' è sostituito dal seguente: " 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1"; b) all', comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2"; c) il comma 5 dell' è sostituito dal seguente: "5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi"; d) dopo l' è inserito il seguente: "ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell' non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento"; e) il comma 1 dell' è sostituito dal seguente: "1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all', secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo ".
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