Art. 21 · Albo dei mediatori di assicurazione.
Titolo IICapo II

Art. 21

21 / 60

Albo dei mediatori di assicurazione.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Il primo comma dell' della legge 28 novembre 1984, n. 792, è sostituito dal seguente: "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-21