Titolo II›Capo I
Art. 13
13 / 60Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:
"ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente e quello del successivo , secondo comma".
2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell' della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Storico versioni
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