Convenzione
Art. 5
5 / 42Cooperazione
In vigore dal 24 feb 1994
. Cooperazione
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-5