Art. 5 · Cooperazione
Convenzione

Art. 5

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Cooperazione

In vigore dal 24 feb 1994
. Cooperazione Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-5