Convenzione
Art. 27
27 / 42Soluzione delle controversie
In vigore dal 24 feb 1994
. Soluzione delle controversie
1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.
2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffizi, o la mediazione di una terza parte.
3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambe i seguenti mezzi di soluzione delle
controversie a titolo obbligatorio:
(a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;
(b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
4. Se le Parti alla controversia non hanno, in ocnformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in ocnformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-27