Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 23 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;118#art-1