Art. XVIII · Soluzione delle controversie
Accordo

Art. XVIII

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XVIII Soluzione delle controversie Sezione 39 Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il PAM ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno designato dal Direttore Esecutivo, uno designato dal Governo ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante.
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