Accordo
Art. XVII
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In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XVII
Emendamenti
Sezione 38
Su richiesta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, o su richiesta del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti al presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato tra le Parti del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xvii