Art. XIII · Funzionari del PAM
Accordo

Art. XIII

13 / 20

Funzionari del PAM

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XIII Funzionari del PAM Sezione 30 I funzionari del PAM godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità: (a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tal caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo; (b) immunità dall'ispezione ed immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale; (c) se il funzionario è fra quelli previsti nella sezione 31, immunità dall'ispezione del bagaglio personale; (d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del PAM; (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dal PAM; (f) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (g) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari a carico, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata nel servizio nazionale di funzionari cittadini italiani, non compresi nella lista, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Esecutivo, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale; (i) per i funzionari che non siano cittadini italiani, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, valuta e conti esteri ed altri beni mobili, nonché, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal PAM in quell'anno. Inoltre, alla fine del loro impiego presso il PAM, tali funzionari possono portare fuori dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati e senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che hanno ricevuto dal PAM o che hanno portato nella Repubblica Italiana tramite organi autorizzati; (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità Italiane per essi stessi, i loro coniugi ed i familiari a carico di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale o quando richiamati in Italia dopo un periodo di servizio all'estero, i loro mobili ed effetti personali incluso un'automezzo, in una o più spedizioni successive che verranno effettuate entro diciotto mesi dalla data in cui un funzionario acquisisce il diritto all'importazione, e di importare successivamente in quantità ragionevoli le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti. Tuttavia, un funzionario assunto con contratto avente una durata inferiore ad un anno può esercitare il suo diritto di importazione entro i dodici mesi seguenti la data nella quale inizia la proroga del contratto per oltre un anno. Ciò nonostante il Governo può prorogare i predetti periodi qualora ritenga che concorrano circostanze speciali; (l) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, quantità ragionevoli di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale e non per donazione o vendita. Le quantità di beni da importare e le procedure per tali importazioni saranno stabilite di comune accordo tra il Governo ed il PAM; (m) i funzionari del PAM delle categorie equivalenti alle categorie professionale e superiore del "sistema comune" delle Nazioni Unite avranno diritto: (i) ad importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, un automezzo ogni quattro anni e, alla scadenza del quarto anno dalla data del certificato di importazione emesso dalle competenti Autorità Italiane, a nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana; (ii) all'esenzione dalla tassa automobilistica; e (iii) ad un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i membri di rango equivalente di missioni diplomatiche. Sezione 31 Oltre ai privilegi ed immunità specificate nella sezione 30, (a) al Direttore Esecutivo saranno accordati i privilegi e le immunità le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori capi di missione; (b) al Vice-Direttore Esecutivo, o al funzionario superiore del PAM, quando sostituisce il Direttore Esecutivo durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di ambasciatore per tale periodo; (c) agli altri funzionari superiori del PAM, designati dal Direttore Esecutivo in ragione della loro responsabilità nella direzione delle attività del PAM saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Ai fini del presente Accordo per "altri funzionari superiori" si intendono i funzionari di grado P-5 e superiori del "sistema comune" delle Nazioni Unite. Sulla base del bilancio biennale approvato, il PAM notificherà al Governo il contingente numerico di tale categoria. Su tale base il PAM ed il Governo concorderanno annualmente il numero di persone a cui si applica la presente disposizione. Sezione 32 Ogni anno il PAM comunicherà al Governo la lista dei funzionari del PAM. Sezione 33 Il Governo rilascerà ai funzionari del PAM, ai loro coniugi ed ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario del PAM o il coniuge o un familiare a carico e che egli gode dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti nel presente articolo. Sezione 34 (a) I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. Conformemente con la sezione 20 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di un funzionario verrà tolta qualora l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM. Nel caso del Direttore Esecutivo, ogni decisione in materia di revoca della sua immunità verrà presa dal Comitato per le Politiche ed i Programmi di Aiuti Alimentari. (b) Il PAM ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, ed impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità concesse ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xiii