Art. XI · Rappresentanti alle riunioni del PAM
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Art. XI

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Rappresentanti alle riunioni del PAM

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XI Rappresentanti alle riunioni del PAM Sezione 21 I rappresentanti dei governi che intervengono alle riunioni convocate dal PAM, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità: (a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo; (b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c) della presente sezione, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare tali funzioni; (c) L'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o da un aereo utilizzato o di proprietà delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazioni; (d) inviolabilità di tutte le carte e documenti; (e) diritto di usare cifrati e di ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; (f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (g) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; (h) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche; (i) esenzione da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali, regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate nell'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Sezione 22 Un rappresentante indicato nella sezione 21, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Sezione 23 I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 21 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 21. Sezione 24 Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno, i periodi durante i quali le seguenti persone si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati: (i) i rappresentanti indicati alla sezione 21 nell'esercizio delle loro funzioni; e (ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non siano cittadini italiani. Sezione 25 I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendente esercizio delle loro funzioni presso il PAM. Questi privilegi ed immunità sono concessi con l'intesa che i governi rinunceranno all'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.
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