Accordo
Art. VIII
8 / 20Esecuzione da tassazioni
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO VIII
Esecuzione da tassazioni
Sezione 15
Per quanto concerne tutte le attività ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
Sezione 16
(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godrà delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane.
(b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.
(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire.
(d) Il PAM sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra
imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali.
(e) In particolare il PAM sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata.
(f) Il PAM potrà alienare nel territorio della Repubblica
Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorità Italiane ivi comprese quelle rela- tive alla nazionalizzazione degli autoveicoli.
Sezione 17
Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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