Art. III · Inviolabilità della sede
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Art. III

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Inviolabilità della sede

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO III Inviolabilità della sede Sezione 4 (a) La sede è inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sarà presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovrà lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potrà avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate. (b) La sede del PAM sarà sottoposta al controllo ed alla autorità del PAM che avrà il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni. (c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non permetterà che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinario in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario. (d) La sede non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni del PAM.
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