Art. 3 · LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Art. 3

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 24 feb 2018
(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico nè di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84#art-3