Art. 3
3 / 5In vigore dal 9 feb 1994
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all' della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-17;47#art-3