Art. 20 · Scioglimento
Appendice I

Art. 20

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Scioglimento

In vigore dal 30 gen 1994
Scioglimento (i) Sotto riserva dell'approvazione del CGIAR, l'IPGRI può essere disciolto da una maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, qualora sia stato appurato che gli scopi dell'IPGRI sono stati raggiunti in misura soddisfacente, o qualora sia stata determinata l'incapacità dell'IPGRI a funzionare efficacemente. (ii) In caso di scioglimento, i beni dell'IPGRI situati nel paese ospite o in altri paesi saranno ceduti a tali paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o distribuiti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'IPGRI nei rispettivi paesi, previo accordo tra il Governo di quei paesi ed il Consiglio, di concerto con il CGIAR. IN FEDE DI CHI, i sottoelencati Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo in un unico originale in lingua inglese. FATTO a Roma, il 9 ottobre 1991
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