Art. 18 · Diritti, privilegi ed immunità
Appendice I

Art. 18

25 / 27

Diritti, privilegi ed immunità

In vigore dal 30 gen 1994
Diritti, privilegi ed immunità (i) L'IPGRI prenderà accordi con il paese ospite per garantire che l'Istituto, i membri del suo personale ed i visitatori ufficiali godano nel territorio del paese ospite degli stessi diritti, privilegi ed immunità solitamente accordati alle altre Organizzazioni Internazionali, ai loro funzionari, al personale ed ai visitatori ufficiali. Tali diritti, privilegi ed immunità saranno specificamente definiti in un Accordo di Sede con il paese ospite. (ii) Allo stesso modo l'IPGRI può, in conformità con l' del presente strumento, stipulare accordi con gli altri paesi in cui esso opera, al fine di concedere all'IPGRI, ai suoi rappresentanti ed ai membri del personale i privilegi e le immunità necessari a tale lavoro. (iii) I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere concessi unicamente per garantire in ogni circostanza il funzionamento senza intralcio dell'IPGRI, nonché la completa indipendenza delle persone cui tali privilegi ed immunità sono accordati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-18