Appendice I
Art. 14
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In vigore dal 30 gen 1994
Personale
(i) Il personale sarà nominato dal Direttore Generale in base al regolamento del personale approvato dal Consiglio.
(ii) Il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego sarà quello di garantire i massimi livelli di qualità, efficienza, competenza ed integrità.
(iii) I parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti nel regolamento del personale e saranno in linea di massima paragonabili ed in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema CGIAR.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-14