Art. 11 · Procedura del Consiglio
Appendice I

Art. 11

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Procedura del Consiglio

In vigore dal 30 gen 1994
Procedura del Consiglio (i) Il Consiglio eleggerà un membro quale Presidente. Il periodo di carica normale del Presidente è di tre anni. Il Consiglio può rieleggere il suo Presidente per un secondo periodo di carica non superiore a tre anni. (ii) Il Consiglio si riunirà almeno una volta l'anno. (iii) Il Consiglio adotterà il proprio regolamento interno. (iv) La maggioranza dei membri costituirà il quorum per le riunioni del Consiglio.
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