Art. 29
ConvenzioneCapo 5

Art. 29

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In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell' o dell', di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
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