Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. 54 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
capo I Campo di applicazione della Convenzione
Art. 1 I-CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI Gli Stati fi Art. 2 Articolo 2 Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell' Art. 3 Articolo 3 Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito: a quand Art. 4 Articolo 4 La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abitual Art. 5 Articolo 5 Ai sensi della presente Convenzione: a - il "diritto di affidamento" comprende capo II AUTORITA' CENTRALI
Art. 6 Articolo 6 Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di a Art. 7 Articolo 7 Le Autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazio capo III RITORNO DEL MINORE
Art. 8 Articolo 8 Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito Art. 9 Articolo 9 Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha moti Art. 10 Articolo 10 L'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà pren Art. 11 Articolo 11 Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono proce Art. 12 Articolo 12 Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi del Art. 13 Articolo 13 Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o a Art. 14 Articolo 14 Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno Art. 15 Articolo 15 Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà Art. 16 Articolo 16 Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo Art. 17 Articolo 17 Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia Art. 18 Articolo 18 Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorità giudizi Art. 19 Articolo 19 Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla p Art. 20 Articolo 20 Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può capo IV DIRITTO DI VISITA
Art. 21 Articolo 21 Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo capo 5 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22 Articolo 22 Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può e Art. 23 Articolo 23 Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base all Art. 24 Articolo 24 Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale de Art. 25 Articolo 25 I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente i Art. 26 Articolo 26 Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applic Art. 27 Articolo 27 Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano Art. 28 Articolo 28 Un'Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autoriz Art. 29 Articolo 29 La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ent Art. 30 Articolo 30 Ogni domanda, inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente alle Autorità gi Art. 31 Articolo 31 Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o Art. 32 Articolo 32 Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di Art. 33 Articolo 33 Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamen Art. 34 Articolo 34 Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del Art. 35 Articolo 35 La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quan Art. 36 Articolo 36 Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fin capo VI CLAUSOLE FINALI
Art. 37 Articolo 37 La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferen Art. 38 Articolo 38 Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà Art. 39 Articolo 39 Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o Art. 40 Articolo 40 Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali s Art. 41 Articolo 41 Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri ese Art. 42 Articolo 42 Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazion Art. 43 Articolo 43 La Convezione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al d Art. 44 Articolo 44 La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua Art. 45 Articolo 45 Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli St Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360