Art. 19 · LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Art. 19

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

In vigore dal 10 dic 2016
Personale delle camere di commercio 1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580#art-19