Capo II
Art. 17
17 / 17Applicazione della legge
In vigore dal 1 gen 1994
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-12-24;537#art-17