Art. 5
Protocollo

Art. 5

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In vigore dal 4 gen 1994
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme all'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico
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