Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 4 gen 1994
Ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati parte della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese non opporrà rifiuti fondati sul fatto che le infrazioni, oggetto della richiesta, sono passibili, conformemente alla legislazione dello Stato richiedente, di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo.
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