Accordo
Art. 5
5 / 13In vigore dal 4 gen 1994
Ai fini dell'estradizione tra gli Stati parte della Convenzione di applicazione del 1990, la lettera c della dichiarazione formulata dalla Repubblica portoghese all' della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 va letta nel seguente modo:
La Repubblica portoghese non concederà l'estradizione delle persone, la cui estradizione è richiesta per un'infrazione passibile di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo. Tuttavia l'estradizione sarà concessa se lo Stato richiedente assicura di promuovere, conformemente alla propria legislazione ed alla propria prassi in materia di esecuzione delle pene, quegli alleggerimenti nell'esecuzione della pena di cui potrebbe beneficiare l'estradando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-a-5