Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 4 gen 1994
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della "Policia Judiciaria" nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi e il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero. 2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica portoghese formula una dichiarazione nei riguardi del Governo di Spagna nella quale indica le modalità di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
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