Art. 12 · LEGGE 26 novembre 1993, n. 483

Art. 12

LEGGE 26 novembre 1993, n. 483

In vigore dal 16 dic 1993
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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