Art. 5
LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432
In vigore dal 17 nov 1993
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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