Art. 1 · LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409

Art. 1

LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409

In vigore dal 26 ott 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese 1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente: "Art. 8. (Omissis). I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.". Nota all': - La legge n. 449/1984 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.".
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