Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 3 ott 1993
1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia
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