Art. 5
5 / 20In vigore dal 3 ott 1993
1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.
2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-5