Art. 16
16 / 20In vigore dal 3 ott 1993
1. Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "danno alloggio per mercede" sono aggiunte le seguenti: "nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili".
2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-16