Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 3 ott 1993
1. Il comma 1 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell', che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi". 2. Dopo il comma 1 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, è inserito il seguente: "1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all', comma 2". 3. Dopo il comma 12 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti: "12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all', comma 4. 12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso. 12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera".
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