Art. 8 · LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

Art. 8

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 28 set 1993
1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
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